Art. 3

LEGGE 18 aprile 1962, n. 234

In vigore dal 3 giu 1962
Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 3 aprile 1957, n. 233, è sostituito dal seguente: "Con le modalità previste nel precedente comma, e conferito al personale dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici di dette carriere". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - COLOMBO TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-04-18;234#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo