Art. 1

LEGGE 18 aprile 1962, n. 234

In vigore dal 3 giu 1962
La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'articolo 5 della legge 3 aprile 1957, n. 233, è sostituito dal seguente: "Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria d'impiego non di ruolo cui il personale appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall' del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Tale collocamento decorre dal 1 maggio 1948 per coloro i quali abbiano già compiuto a detta data il periodo di servizio prescritto e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo".
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