Art. 3

LEGGE 12 aprile 1962, n. 185

In vigore dal 19 mag 1962
All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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