Art. 1

LEGGE 12 aprile 1962, n. 185

In vigore dal 19 mag 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Nel bilancio del Ministero dell'interno è stanziato un contributo annuo di lire 200 milioni da destinarsi all'assistenza degli orfani dei caduti per servizio, in applicazione dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474.
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