Art. 1
LEGGE 10 aprile 1962, n. 164
In vigore dal 15 mag 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991, è sostituito dal seguente:
"A partire dall'esercizio in corso l'onere per l'indennità di contingenza previsto dall'articolo 42, ultimo comma, della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potrà essere elevato al 50 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso articolo 42.
L'indennità di contingenza, di cui al capoverso precedente, a partire dall'esercizio in corso, sarà riversibile agli eredi, a norma delle leggi vigenti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - BERTINELLI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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