Art. 1 · LEGGE 10 aprile 1962, n. 164

Art. 1

LEGGE 10 aprile 1962, n. 164

In vigore dal 15 mag 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991, è sostituito dal seguente: "A partire dall'esercizio in corso l'onere per l'indennità di contingenza previsto dall'articolo 42, ultimo comma, della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potrà essere elevato al 50 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso articolo 42. L'indennità di contingenza, di cui al capoverso precedente, a partire dall'esercizio in corso, sarà riversibile agli eredi, a norma delle leggi vigenti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - BERTINELLI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-04-10;164#art-1