Art. 17

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

In vigore dal 22 mar 1962
All'onere derivante dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate di cui alla legge relativa allo "Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8". Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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