Art. 13

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

In vigore dal 22 mar 1962
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge.
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