Art. 6

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 12

In vigore dal 24 feb 1962
Le tabelle G, I, M, 0, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, vengono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge nelle quali sono compresi gli aumenti di cui all' e sono assorbiti i seguenti assegni: a) l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali ed assimilati, modificato dall'articolo 123 della legge 10 agosto 1950, n. 648; b) l'assegno speciale temporaneo di cui all' del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dovuto alla vedova ed agli orfani; c) l'assegno supplementare di cui agli della legge 11 aprile 1953, n. 263. A decorrere dal 1 gennaio 1962 la pensione e gli assegni spettanti alle vedove e agli orfani, ai genitori collaterali ed assimilati dei militari deceduti per causa di guerra ed attinente alla guerra, nonchè dei civili deceduti per fatto di guerra, sono concessi, in ogni caso, in base alle tabelle G, I, M, O, annesse alla presente legge. Le tabelle E, L, N, P, previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono soppresse.
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