Art. 3

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 12

In vigore dal 24 feb 1962
L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, è elevato progressivamente come in appresso: L. 24.000 annue dal 1° gennaio 1962; L. 36.000 annue dal 1° luglio 1962. L'assegno integratore per gli orfani previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dal presente articolo, è concesso fino al 26° anno di età quando trattasi di orfano studente universitario.
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