Art. 4
LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1427
In vigore dal 31 gen 1962
Nei territori indicati nell' il contributo dello Stato in conto capitale per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario può essere elevato fino ai 38 per cento della spesa.
A favore dei coltivatori diretti, piccoli proprietari, enfiteuti e assegnatari, singoli o associati, e delle cooperative agricole, il limite del sussidio statale può essere elevato fino al 50 per cento della spesa.
Restano ferme le misure più favorevoli previste dalle norme in vigore per particolari categorie di opere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-12-20;1427#art-4