Art. 2

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1427

In vigore dal 31 gen 1962
Nei territori indicati nell' ai finanziamenti contemplati dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'interesse nella misura del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge. Per i macchinari occorrenti al primo impianto, ampliamento, ammodernamento e trasformazione degli impianti industriali, nei limiti di importo previsti dall' della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora siano suscettibili di stabile installazione, anche se acquistati in Italia, è ridotta alla metà l'imposta generale sull'entrata.
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