Art. 2
In vigore dal 5 apr 1962
Piena ed intera esecuzione è data dal Protocollo con annesso Statuto, di cui al precedente articolo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 del medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI GONELLA - PELLA TAVIANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1961-12-08;1657#art-2