Art. 2

In vigore dal 5 apr 1962
Piena ed intera esecuzione è data dal Protocollo con annesso Statuto, di cui al precedente articolo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 del medesimo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI GONELLA - PELLA TAVIANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1961-12-08;1657#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del terzo Protocollo addizionale all'Accordo — Testo vigente | Portale Normativo