Art. 1

In vigore dal 5 apr 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1950.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-12-08;1657#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo