Art. 3

In vigore dal 23 gen 1962
All'onere derivante dall'esecuzione delle opere di cui alla Convenzione indicata nell' della presente legge si provvederà a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall' della legge 13 agosto 1959, n. 904. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TAVIANI - ZACCAGNINI Visto il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-12-01;1375#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo