Art. 3
In vigore dal 23 gen 1962
All'onere derivante dall'esecuzione delle opere di cui alla Convenzione indicata nell' della presente legge si provvederà a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall' della legge 13 agosto 1959, n. 904.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TAVIANI - ZACCAGNINI
Visto il Guardasigilli: GONELLA
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