Art. 2
In vigore dal 23 gen 1962
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1961-12-01;1375#art-2