Art. 2

In vigore dal 23 gen 1962
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1961-12-01;1375#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958. — Testo vigente | Portale Normativo