Art. 5
LEGGE 29 novembre 1961, n. 1325
In vigore dal 12 gen 1962
Sono abrogati gli della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO - SCELBA - GONELLA - BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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