Art. 5

LEGGE 29 novembre 1961, n. 1325

In vigore dal 12 gen 1962
Sono abrogati gli della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli e ogni altra norma in contrasto con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 novembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO - SCELBA - GONELLA - BOSCO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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