Art. 4

LEGGE 29 novembre 1961, n. 1325

In vigore dal 15 gen 2000
Per l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente legge i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 5.000.
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