Art. 6

LEGGE 29 novembre 1961, n. 1300

In vigore dal 3 gen 1962
Ai sottufficiali e graduati del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è attribuita l'indennità fissa mensile di volo nella misura seguente: aiutante di battaglia e maresciallo di 1ª classe..... L. 6.900 maresciallo di 2ª e 3ª classe ....................... " 6.400 sergente maggiore e sergente ........................ " 5.300 primo aviere ........................................ " 4.350 aviere scelto ....................................... " 3.700 Per la corresponsione dell'indennità si osservano le condizioni e modalità stabilite dagli ultimi due commi dell' delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808.
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