Art. 4

LEGGE 29 novembre 1961, n. 1300

In vigore dal 3 gen 1962
L'indennità mensile di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nelle seguenti misure: ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici: da generale a capitano .............................. L. 30.000 tenente ............................................. " 27.000 sottotenente ........................................ " 25.000 ufficiali medici: da generale a capitano .............................. L. 17.400 tenente ............................................. " 16.600 sottotenente ........................................ " 16.300 L'indennità mensile di volo di cui all', primo comma, della legge 8 marzo 1958, n. 233, viene corrisposta nelle misure stabilite, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico dall'art. 5 della legge 17 dicembre 1953, n. 953.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-11-29;1300#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo