Art. 8

LEGGE 8 novembre 1961, n. 1162

In vigore dal 30 nov 1961
Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 viene fatto fronte con corrispondente aliquota delle entrate derivanti dal provvedimento che modifica l' della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sui prodotti esportati e l'istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 novembre 1961 GRONCHI FANFANI - TAVIANI - PELLA - TRABUCCHI - BO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-11-08;1162#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo