Art. 8
LEGGE 8 novembre 1961, n. 1162
In vigore dal 30 nov 1961
Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 viene fatto fronte con corrispondente aliquota delle entrate derivanti dal provvedimento che modifica l' della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sui prodotti esportati e l'istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - PELLA - TRABUCCHI - BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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