Art. 2

In vigore dal 1 mar 1962
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 31, 34 e 43. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 novembre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1553#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956: Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma; Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma; Convenzione doganale relativa ai "containers" e Protocollo di firma. — Testo vigente | Portale Normativo