Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 mar 1962
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 31, 34 e 43. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 novembre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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