Art. 1

In vigore dal 9 feb 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Canadà sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960.
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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1474#art-1

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