Art. 1
1 / 2In vigore dal 9 feb 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Canadà sui servizi aerei, concluso in Roma il 2 febbraio 1960.
Storico versioni
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