Art. 3
LEGGE 3 agosto 1961, n. 851
In vigore dal 25 nov 1973
COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N.734
.
Parimenti può disporre a favore dei funzionari o impiegati di pubblica sicurezza ed agenti della forza pubblica e di finanza per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bollo e valori bollati e dei furti in danno dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari e per l'accertamento delle contravvenzioni in materia di tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale e nelle leggi relative alle tasse sugli affari.
Questi premi sono versati ai fondi massa ed opere ed enti di previdenza ed assistenza del personale di cui trattasi.
All'onere derivante dall'applicazione delle suindicate disposizioni si provvederà con lo stanziamento del capitolo 153 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1961-62 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 agosto 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-08-03;851#art-3