Art. 2

LEGGE 3 agosto 1961, n. 851

In vigore dal 16 set 1961
L'imposta fissa di bollo prevista per gli assegni bancari dall'articolo 8, n. 1, della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 15.
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