Art. 21
LEGGE 28 luglio 1961, n. 831
In vigore dal 11 mag 1968
Le cattedre degli istituti di istruzione secondaria determinate ai sensi dell' e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli sono conferite, mediante concorsi per titoli ed esame, ai quali sono ammessi gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso dell'abilitazione, all'insegnamento delle discipline costituenti la cattedra cui si riferisce il concorso.
Ai concorsi a cattedre di scuole secondarie inferiori di cui al precedente comma, sono ammessi anche gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità, nell'incarico e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di ginnasio, di scuola tecnica e scuola professionale femminile, costituite da più materie, delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.
Ai concorsi di cui al comma primo del presente articolo, limitatamente alle classi relative all'insegnamento di materie tecniche e disegno nelle scuole secondarie di avviamento industriale e agrario, sono ammessi anche gli insegnanti stabili in possesso dell'abilitazione di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, oppure di quella prevista dalla legge 13 marzo 1958, n. 226, nonchè gli insegnanti non stabilizzati in possesso dell'abilitazione di cui alla citata legge n. 512, conseguita, con non meno di sette decimi.
Le cattedre degli istituti di istruzione artistica, determinate ai sensi dell' e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli, sono conferite mediante concorsi per titoli se relative a materie artistiche, e mediante concorsi per titoli ed esame, se relative a materie culturali. A tali concorsi sono ammessi gli insegnanti non di ruolo presso i predetti istituti che abbiano conseguito la stabilità e, limitatamente ai concorsi concernenti cattedre classificate di 2°, 3° e 4° ruolo, gli insegnanti non di ruolo che abbiano complessivamente un servizio non inferiore ai 5 anni e abbiano riportato ogni anno qualifica non inferiore a "distinto": gli uni e gli altri sono ammessi ai concorsi per il conferimento delle cattedre relative alle discipline cui si riferisce la stabiliti conseguita o il servizio prestato; per gli ex combattenti e assimilati e i perseguitati politici e razziali tale periodo di servizio è ridotto ad anni tre.
Gli insegnanti non di ruolo, di cui ai precedenti commi, possono partecipare ai concorsi specificati nei commi stessi, anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi medesimi, quando la durata del servizio di insegnamento non di ruolo prestato negli istituti statali o comunque il servizio di straordinario, avventizio e simile nell'Amministrazione dello Stato, riconoscibile o riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo.
Coloro che per insufficienza di posto non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni di cui al presente articolo conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nei limite di un quinto dei posti disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.
Nei concorsi di cui al presente articolo l'esame consta di prove orali o grafiche o pratiche in base a programmi determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in corrispondenza a ciascuna classe di concorso.
La quota prevista dall' della legge 3 agosto 1957, n. 744, per gli insegnanti stabili che adiscano i concorsi a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge è ridotta al 10 per cento. (7)
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