Art. 19
LEGGE 28 luglio 1961, n. 831
In vigore dal 17 apr 1963
Il Ministro per la pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe al concorso entro il 31 dicembre 1960, il numero delle cattedre da conferire ai sensi dei precedenti articoli e stabilisce i modi e i termini di presentazione delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei prescritti requisiti.
Il numero delle cattedre lasciate vacanti da professori di ruolo ordinario passati ad altro ruolo, ai sensi degli , è lasciato a disposizione dei professori che usufruiscono dei benefici previsti dal presente titolo.
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