Art. 6

LEGGE 26 luglio 1961, n. 710

In vigore dal 24 ago 1961
Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano superato appositi corsi di abilitazione e di addestramento e che siano addetti, nei limiti previsti dalle vigenti tabelle organiche, al servizio dei radiocollegamenti, spettano, per i soli giorni di effettivo impiego nello speciale incarico, i seguenti soprassoldi: Capistazione radiotelegrafisti: marescialli e brigadieri lire 130; vice brigadieri lire 110; appuntati e carabinieri o guardie lire 85. Operatori e telescriventisti: marescialli e brigadieri lire 100; vice brigadieri lire 90; appuntati e carabinieri o guardie lire 75. Radiomontatori: marescialli e brigadieri lire 100; vice brigadieri lire 90; appuntati e carabinieri o guardie lire 75. Per i personali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le tabelle organiche sono approvate con decreto, rispettivamente dei Ministri delle finanze o dell'interno. Sono soppressi i soprassoldi previsti dai numeri 30, 31 e 32 della tabella di cui all' del decreto ministeriale 14 agosto 1925, quali modificati dall' del regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1946.
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