Art. 3

LEGGE 26 luglio 1961, n. 710

In vigore dal 24 ago 1961
Ai musicanti dei Corpi musicali dell'Arma, dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è dovuta, la seguente indennità giornaliera: musicanti prime parti lire 107; musicanti seconde parti lire 86; musicanti terze parti lire 64.
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