Art. 2
In vigore dal 19 ott 1961
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente ed al Protocollo d'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso firmati a Parigi il 5 agosto 1955 a decorrere dalla loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - PELLA - TAVIANI - TRABUCCHI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1961-07-01;987#art-2