Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 ott 1961
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente ed al Protocollo d'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso firmati a Parigi il 5 agosto 1955 a decorrere dalla loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - PELLA - TAVIANI - TRABUCCHI - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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