Art. 17

LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

In vigore dal 30 giu 1961
Su richiesta del Ministro per l'interno, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esonerato dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione. Il personale volontario, in servizio da almeno tre mesi, su richiesta del Ministro per l'interno è esonerato dal richiamo alle armi per istruzioni ed è dispensato dal richiamo in caso di mobilitazione, qualora abbia compiuto il 30° anno di età.
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