Art. 17 · LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

Art. 17

LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

In vigore dal 30 giu 1961
Su richiesta del Ministro per l'interno, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esonerato dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione. Il personale volontario, in servizio da almeno tre mesi, su richiesta del Ministro per l'interno è esonerato dal richiamo alle armi per istruzioni ed è dispensato dal richiamo in caso di mobilitazione, qualora abbia compiuto il 30° anno di età.
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