Art. 23

LEGGE 5 marzo 1961, n. 211

In vigore dal 27 apr 1961
Gli obbligati personali, esonerati dall'incarico per esigenze di servizio ed ai quali sia stata, in conseguenza, assegnata la reggenza di un posto di portalettere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla titolarità senza concorso dello stesso posto di portalettere.
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