Art. 20

LEGGE 5 marzo 1961, n. 211

In vigore dal 27 apr 1961
I procaccia sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. La iscrizione è fatta d'ufficio a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. L'iscrizione al Fondo obbliga gli iscritti al pagamento dei contributi previsti dal decreto sopra citato. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari, della misura delle pensioni e delle indennità della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovuta a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione e per ogni altro riflesso, compreso il riscatto del servizio prestato antecedentemente alla iscrizione al Fondo, sono applicabili le disposizioni previste per i portalettere dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e successive modificazioni.
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