Art. 2

In vigore dal 31 mag 1961
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 8 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - GIARDINA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1961-02-23;340#art-2

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