Art. 1
In vigore dal 31 mag 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per lo scambio delle sostanze terapeutiche di origine umana, con Protocollo e Allegati, firmato a Parigi il 15 dicembre 1958.
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