Art. 2

In vigore dal 9 apr 1961
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo X del medesimo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI TRABUCCHI - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-02-23;137#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale, con annesso scambio di Note, tra l'Italia e il Paraguay, concluso a Roma l'8 luglio 1959. — Testo vigente | Portale Normativo