Art. 2
In vigore dal 9 apr 1961
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo X del medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI TRABUCCHI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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