Art. 1
In vigore dal 9 apr 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale tra l'Italia e il Paraguay con annesso scambio di Note, concluso a Roma l'8 luglio 1959.
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Prourn:nir:stato:legge:1961-02-23;137#art-1