Art. 66
LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59
In vigore dal 22 mar 1961
Le disposizioni dell' della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, agli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri, adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 19 luglio 1960.
La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-02-07;59#art-66