Art. 64

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario addetto ai caselli delle autostrade verranno conferiti mediante concorsi riservati ai dipendenti dell'A.N.A.S. La metà dei posti messi a concorso è riservata ai salariati non di ruolo, ed agli operai giornalieri dell'A.N.A.S. in possesso dei prescritti requisiti, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Azienda stessa con mansioni di casellante per almeno 270 giornate lavorative, anche se non continuativamente, e che siano in servizio alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. Per l'ammissione ai detti concorsi si prescinde, nei confronti del personale salariato non di ruolo e giornaliero, dal limite massimo di età. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo nella qualifica di casellante vengono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore allo stipendio o alla paga spettante al momento del nuovo inquadramento. Per il personale di cui al precedente comma, il servizio eventualmente prestato in altri ruoli del personale dell'A.N.A.S., è valutato a tutti gli effetti. Le disposizioni dell' della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell' della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano alla carriera del personale ausiliario addetto ai caselli delle autostrade, limitatamente al termine di cui al primo comma del presente articolo.
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LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59 (Art. 64 Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).) — Testo vigente | Portale Normativo