Art. 5

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
Sono autostrade le vie di comunicazione esclusivamente riservate al transito selezionato, di norma a pagamento, degli autoveicoli e dei motoveicoli, prive di attraversamenti a raso o comunque non custoditi, le quali siano riconosciute come tali con decreto del Ministro per i lavori pubblici. La costruzione di nuove autostrade, quando non vi provveda direttamente l'A.N.A.S. può essere concessa ad Enti pubblici o a privati, ai quali può essere anche concessa la gestione per un periodo di tempo da stabilirsi. La concessione è disposta mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro; con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio di Stato, la convenzione che regola la concessione.
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urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59#art-5

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