Art. 3
LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59
In vigore dal 22 mar 1961
Per la formazione dell'elenco delle strade statali, per la classificazione delle strade medesime o per la declassificazione di strade o tronchi di esse dalla categoria delle statali si applicano gli della legge 12 febbraio 1958, n. 126.
I tratti di varianti che si eseguano in modifica dei percorsi di strade statali senza alterarne i caposaldi di tracciato, sono considerati appartenenti, a tutti gli effetti, alle strade statali.
In tali casi, ai tratti del preesistente tracciato sostituiti dalla variante si applica l' della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.
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