Art. 26
LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59
In vigore dal 18 mag 1962
Le entrate dell'Azienda sono costituite:
a) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato nella misura da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate.
Per l'esercizio 1961-62 il contributo non sarà inferiore al 12 per cento del gettito dell'imposta di fabbricazione - e della corrispondente sovrimposta di confine - della benzina, degli oli da gas e degli oli minerali lubrificanti, nonchè delle tasse di circolazione, accertato per l'esercizio 1958-59, aumentato, del 20 per cento dell'incremento registrato nell'esercizio 1960-1961 nei confronti dell'esercizio 1958-59.
Per gli esercizi successivi ai 1961-62 il contributo non sarà inferiore, per ciascun esercizio, a quello dello esercizio precedente, aumentato di una quota pari al 2,2 per cento dell'introito complessivo delle imposizioni sopracitate nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza
;
b) da un contributo del Tesoro dello Stato per gli esercizi dal 1965-66 al 1968-69 in misura pari allo stanziamento previsto per l'esercizio 1964-65 dall' della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la concessione di ulteriori contributi alle Amministrazioni provinciali per la sistemazione delle strade classificate provinciali, secondo quanto stabilito dalla legge citata;
c) dal provento del canoni sulla pubblicità lungo la strade ed autostrade statali fuori degli abitati;
d) dai canoni e da altre somme dovute per licenze concessioni che vengano accordate sulle strade statali;
e) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade ed autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse o di parte di esse;
f) dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;
g) dal proventi del contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda;
h) da un contributo annuo dello Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da parte di Aziende industriali o commerciali (, comma secondo, del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58; modificato dall' della legge 7 aprile 1942, n. 409);
i) dai proventi derivanti dagli investimenti di cui al terzo comma del successivo .
Costituisce altresì entrata dell'A.N.A.S. qualsiasi altro provento attribuito da leggi o da convenzioni all'A.N.A.S. medesima o alla soppressa Azienda autonoma statale della strada.
Storico versioni
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