Art. 25

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 1 gen 1993
I Compartimenti della viabilità, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale: a) propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè per la riparazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade ed autostrade statali; b) compilano le perizie di spesa per il funzionamento dei Compartimenti stessi; c) redigono i progetti riguardanti i lavori da eseguire, sia di carattere ordinario che straordinario; d) dirigono e gestiscono i lavori dati in appalto e ne redigono la contabilità; e) provvedono all'esecuzione dei lavori in economia debitamente autorizzati adottando, ove necessario, i provvedimenti di somma urgenza;(2A) f) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale dello Stato, adottando i relativi provvedimenti; g) curano quanto altro necessario per la gestione delle strade e autostrade statali; h) controllano l'esercizio delle autostrade non gestite dallo Stato, vigilano sui lavori di costruzione ed adeguamento delle autostrade in concessione; i) istruiscono le pratiche concernenti il dipendente personale e propongono alla Direzione generale i conseguenti provvedimenti, adottando direttamente quelli che sono demandati alla propria competenza dagli ordinamenti in vigore; 1) provvedono alla istruttoria di ogni altro affare inerente ai compiti dell'Azienda; m) esercitano tutte le facoltà loro attribuite anche da altre leggi; n) LETTERA ABROGATA DA D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 . Le sezioni staccate sono organi dei Compartimenti della viabilità dislocati fuori della sede compartimentale, dei quali i Compartimenti stessi si avvalgono per l'espletamento - in determinate zone della propria circoscrizione territoriale - dei compiti loro attribuiti dal presente articolo. I capi compartimento della viabilità possono delegare ai dirigenti le sezioni staccate le attribuzioni di sui al primo comma. Il Ministro, su proposta del direttore generale, può delegare ai capi compartimento della viabilità altre funzioni, fatta eccezione per i provvedimenti comportanti impegni di spesa, per quelli concernenti nomine e carriera degli impiegati, nonchè per i provvedimenti disciplinari di competenza del Ministro stesso.
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LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59 (Art. 25 Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).) — Testo vigente | Portale Normativo