Art. 2

In vigore dal 22 gen 1961
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - SEGNI - GONELLA - COLOMBO - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1960-12-07;1622#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprieta' in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali, firmata all'Aja il 15 aprile 1958. — Testo vigente | Portale Normativo