Art. 1
In vigore dal 22 gen 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprietà in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali, conclusa a L'Aja il 15 aprile 1958.
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